La detrazione del 110% può essere richiesta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi antisismici e di riqualificazione energetica, con alcune proroghe per i condomini e le case popolari (IACP).
Per potere usufruire dell’agevolazione Superbonus 110% è necessario eseguire almeno uno degli interventi definiti come “trainanti”; tra questi rientrano gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’isolamento termico degli edifici e la sostituzione degli impianti di riscaldamento.
Con l’esecuzione di un lavoro “trainante”, il cittadino può quindi beneficiare dell’agevolazione anche per gli interventi cosiddetti “trainati”: installazione di impianti fotovoltaici, realizzazione di sistemi di accumulo, schermature solari, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche e sostituzione degli infissi.
Per potere usufruire del Superbonus 110% gli interventi nel loro insieme devono determinare un miglioramento di almeno due classi energetiche.
I beneficiari del Superbonus 110% possono usufruire direttamente della detrazione, suddivisa in 5 rate annuali di pari importo (4 quote con riferimento alle spese sostenute nel 2022), oppure scegliere di ricevere il contributo sotto forma di sconto in fattura, fino al 100% del valore dell’intervento. L’azienda che esegue il lavoro ottiene in questo modo un credito di imposta pari al 110% dell’importo, da poter detrarre con la stessa cadenza oppure cedere a terzi.
In alternativa il beneficiario può cedere il credito corrispondente alla detrazione a terzi (es. istituti di credito).
Un esempio di intervento combinato in linea con le indicazioni del Superbonus 110% consiste nell’installazione di una pompa di calore ad alta efficienza abbinata a un impianto fotovoltaico. Il sistema fotovoltaico consentirebbe, infatti, di alimentare la pompa di calore, e, in presenza di sistema di accumulo o di solare tremico, anche di autoprodurre acqua calda sanitaria, realizzando un risparmio energetico notevole.
Per i progetti che non soddisfano i requisiti per accedere al Superbonus 110% restano comunque in vigore le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica: detrazione del 50% per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo abbinati e incentivi dal 50% all’85% per gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nell’Ecobonus (e non usufruiscono del Superbonus 110%).